Un indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per reati informatici legati all'accesso abusivo nei sistemi di un ateneo universitario, ha proposto ricorso in Cassazione contro il rigetto della revoca della misura cautelare. Nelle more del giudizio di legittimità, il giudice procedente ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa ha quindi depositato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La Suprema Corte ha accertato la carenza di interesse nell'impugnazione, in quanto il provvedimento sfavorevole era già stato rimosso. I giudici hanno inoltre stabilito che il ricorrente non deve pagare le spese processuali o sanzioni, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione è sopraggiunto dopo la presentazione del ricorso e non costituisce una reale soccombenza.
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