La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34392/2024, ha chiarito che, in un accertamento basato sugli studi di settore, il contribuente non può difendersi semplicemente invocando la crisi economica generale del proprio comparto. Tale giustificazione è considerata troppo generica, poiché gli studi di settore già incorporano correttivi per tenere conto delle condizioni di mercato. La Corte ha stabilito che la prova contraria deve essere specifica e puntuale, dimostrando le peculiari condizioni che hanno negativamente impattato l'attività della singola impresa. Di conseguenza, ha cassato la decisione di merito che aveva annullato l'accertamento fiscale basandosi su considerazioni generali relative alla crisi del settore edilizio.
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