L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un cittadino, contestando un'omessa plusvalenza per la vendita di un terreno edificabile di cui era comproprietario. L'ufficio tributario ha calcolato il valore basandosi esclusivamente sull'accordo di accertamento con adesione stipulato dall'altro comproprietario ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo l'inapplicabilità di tale valore per le imposte dirette. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accertamento plusvalenza non può fondarsi solo sul valore definito ai fini dell'imposta di registro. Per determinare induttivamente la plusvalenza servono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, i giudici hanno annullato definitivamente l'atto impositivo.
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