L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale ricavi non dichiarati derivanti da finti finanziamenti dei soci e l'indebita deduzione perdite su crediti relative a debitori falliti o cancellati negli anni precedenti, ma dedotte solo successivamente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno chiarito che i versamenti dei soci in contanti, senza prova della loro reale disponibilità finanziaria, si presumono ricavi occulti. Inoltre, la deduzione perdite su crediti deve rispettare rigorosamente il principio di competenza temporale: le perdite vanno dedotte nell'anno in cui si acquista la certezza dell'irrecuperabilità (come la chiusura del fallimento o la cancellazione del debitore), e non quando il creditore dichiara di averne avuto conoscenza. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame.
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