L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento IVA contro un'Azienda per l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, relative all'acquisto di materie plastiche. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione. L'Azienda ha presentato controricorso e ricorso incidentale, lamentando vizi procedurali della sentenza della CTR. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Ha rilevato che la proposta di decisione del relatore non aveva considerato il ricorso incidentale dell'Azienda, rendendo necessaria un'integrazione.
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