La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19118/2024, ha rigettato il ricorso dei gestori di una ricevitoria contro l'Agenzia delle Dogane. Il caso riguardava la classificazione di alcuni apparecchi da intrattenimento e l'applicazione del Prelievo Erariale Unico (PREU). La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la presenza di denaro all'interno delle macchine costituisce un accertamento di fatto, sufficiente a qualificarle come apparecchi con vincita in denaro (ex art. 110, comma 6, TULPS) e quindi soggette a PREU, rendendo inammissibile una rivalutazione in sede di legittimità.
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