Una società dichiarata fallita su istanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la decisione sostenendo di non possedere i requisiti di fallibilità. In particolare, affermava che il suo debito erariale, al netto di un controcredito IVA, sarebbe stato inferiore alla soglia di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che per l'esonero dal fallimento è necessario il mancato superamento congiunto di tutte e tre le soglie dimensionali. Una volta accertato il superamento di una sola di esse (in questo caso, l'indebitamento superiore a 500.000 euro), l'esame delle altre diventa superfluo. La valutazione del controcredito è stata inoltre ritenuta un insindacabile accertamento di merito.
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