L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la detrazione dell'Iva su sponsorizzazioni ritenute fittizie, qualificandole come operazioni soggettivamente inesistenti. La società si è difesa eccependo l'archiviazione del procedimento penale e un precedente accordo di accertamento con adesione per le imposte dirette. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che l'archiviazione penale non vincola il giudice tributario, il quale può valutare autonomamente gli indizi di frode. Inoltre, il precedente accordo parziale sulle imposte dirette non impedisce un successivo accertamento sull'Iva per operazioni inesistenti. Di conseguenza, la società perde la causa, vede confermate le sanzioni e l'obbligo di restituire l'Iva indebitamente detratta, oltre al pagamento del doppio del contributo unificato.
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