L'Azienda ha impugnato un accertamento fiscale per IVA, IRES e IRAP, scaturito dalla sua Omessa Dichiarazione dei Redditi per l'anno 2004. L'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa. L'Azienda contestava la tardività del ricorso, la firma dell'atto da parte di un soggetto non qualificato, l'assenza di un processo verbale di constatazione e l'illegittimità delle sanzioni, attribuendo la colpa al proprio consulente fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Azienda. Ha ribadito che l'istanza di accertamento con adesione sospende i termini di impugnazione e che l'accertamento induttivo è legittimo anche senza un PVC. Ha inoltre confermato la responsabilità del contribuente per l'Omessa Dichiarazione dei Redditi, anche in caso di affidamento a un professionista, se non si prova il comportamento fraudolento di quest'ultimo.
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