Una società di ingegneria ha chiesto il rimborso Ires per le tasse pagate in Grecia, invocando la convenzione contro la doppia imposizione. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che i redditi fossero utili d'impresa e non royalties, e che il credito non fosse stato dichiarato. La CTR ha dato ragione al Fisco, escludendo l'applicazione del credito d'imposta nei paesi UE. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero si applica anche all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, ha dichiarato nulla la decisione della CTR per motivazione apparente, poiché i giudici non avevano analizzato i contratti per qualificare correttamente i redditi. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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