L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale del terreno di un parco eolico di proprietà di una società, escludendo i macchinari imbulonati ma aumentando il valore del suolo e della recinzione. La società ha contestato l'atto, eccependo un precedente giudicato e il difetto di motivazione dell'avviso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco. Ha stabilito che il precedente giudicato non si applica perché riguardava i pannelli e non il terreno, e che i valori catastali variano nel tempo. Inoltre, per l'accertamento catastale DOCFA, se l'ufficio non contesta i fatti dichiarati ma applica solo una diversa valutazione tecnica, l'obbligo di motivazione è ridotto al minimo. Di conseguenza, l'avviso è legittimo e la causa torna alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
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