Un lavoratore addetto alla gestione di un centro scommesse si è impossessato indebitamente di circa venticinquemila euro della società datrice di lavoro. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la prescrizione del reato, l'insussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i termini di prescrizione non erano maturati a causa delle sospensioni previste dalla legge. Inoltre, le mansioni fiduciarie del lavoratore a contatto con il denaro giustificano la condotta contestata, mentre la gravità del danno economico impedisce la concessione delle attenuanti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende e al risarcimento delle spese legali della società. Viene stabilita così la piena responsabilità per il reato di appropriazione indebita del dipendente.
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