Un Lavoratore ha prestato servizio presso un Ministero tramite contratti a termine e somministrazione per fronteggiare un'emergenza straordinaria. I contratti erano privi delle motivazioni giustificatrici previste dalla legge. Il datore pubblico ha invocato le deroghe contenute nelle ordinanze di protezione civile. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti, ribadendo che le ordinanze emergenziali non possono derogare alle norme a tutela dell'occupazione senza una specifica previsione legislativa. Tuttavia, i giudici hanno accolto le doglianze ministeriali sul calcolo dei danni. In caso di abuso di contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, il dipendente non ottiene la stabilizzazione né l'indennità per licenziamento ingiustificato, ma ha diritto al risarcimento forfettario stabilito dal Collegato Lavoro, compreso tra 2,5 e 12 mensilità.
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