Il Ministero ha impugnato una decisione che aveva dichiarato illegittimi dei contratti a termine e di somministrazione. Questi contratti erano stati stipulati basandosi su Ordinanze di Protezione Civile (O.P.C.M.) emesse per gestire l'immigrazione di massa. La Corte di Cassazione ha ribadito che le O.P.C.M., essendo atti amministrativi, non possono derogare alle leggi sui contratti a termine e sulla somministrazione di lavoro senza un'esplicita previsione normativa. Inoltre, la successiva stabilizzazione del lavoratore, un fatto nuovo (factum superveniens), non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione, poiché avrebbe richiesto nuove indagini di fatto. Il ricorso del Ministero è stato rigettato, e quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese legali. La sentenza chiarisce i limiti dei Contratti a termine e ordinanze di emergenza.
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