Una banca estera ha chiesto rimborsi fiscali per dividendi da società italiane, invocando un trattato contro la doppia imposizione. L'Agenzia delle Entrate ha negato la maggior parte delle richieste, sospettando un `abuso del diritto fiscale` tramite `treaty shopping`. La banca avrebbe acquisito azioni poco prima della distribuzione dei dividendi e le avrebbe rivendute subito dopo, agendo come mero intermediario. La Corte di Cassazione ha confermato che la banca, come richiedente, doveva provare di essere il `beneficiario effettivo` dei dividendi. Ha validato il criterio della "giacenza media mensile" per rilevare l'intento abusivo. La Corte ha respinto il ricorso della banca e accolto quello dell'Agenzia, ribadendo l'onere della prova del contribuente.
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