La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di associazione in partecipazione è valido anche se esclude la partecipazione dell'associato alle perdite dell'impresa. L'INPS aveva contestato questi contratti, sostenendo che mascherassero un vero e proprio lavoro subordinato. Secondo la Corte, l'esclusione dalle perdite non snatura il contratto, perché il rischio per l'associato (il lavoratore) non è perdere capitale, ma non ricevere alcun compenso se l'azienda non realizza utili. Questa sentenza chiarisce che l'**Associazione in partecipazione senza perdite** è una forma contrattuale legittima, a patto che non nasconda altri indici di subordinazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Azienda, annullando la decisione precedente.
Continua »