Una professionista, già iscritta alla Cassa dei Dottori Commercialisti, si iscrive all'Albo degli Avvocati, subendo l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense. La donna contesta il provvedimento, chiedendo di poter scegliere tra le due casse previdenziali in base a una vecchia legge del 1986. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense, introdotta dalla riforma del 2012, è una norma speciale e successiva che prevale sulla disciplina precedente. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un danno concreto alla sua posizione previdenziale, rendendo il ricorso privo di reale interesse.
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