La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'impugnabilità dell'ordinanza che decide sul reclamo contro l'archiviazione. Nel caso di specie, la parte offesa aveva presentato ricorso lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'art. 410-bis c.p.p. esclude la ricorribilità in Cassazione del provvedimento emesso in sede di reclamo, salvo il caso eccezionale di abnormità dell'atto. Poiché le doglianze riguardavano vizi ordinari, il ricorso non poteva essere accolto, comportando anche la condanna della ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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