La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero contro un'ordinanza che annullava una richiesta di rinvio a giudizio per un difetto di notifica. La Corte ha stabilito che non si tratta di un'abnormità del provvedimento, poiché la decisione del giudice non crea una stasi insuperabile del procedimento. Inoltre, il PM era vincolato da una precedente ordinanza sullo stesso punto, divenuta definitiva a seguito di un primo ricorso già dichiarato inammissibile, e non poteva riproporre la medesima questione.
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