Un Giudice di Pace, durante un processo per lesioni personali colpose, ha bloccato l'intero procedimento e trasmesso tutti gli atti alla Procura per accertare nuovi fatti emersi, senza decidere sul reato originario. Questa "regressione del procedimento penale" ha causato una stasi processuale. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza, ritenendola illegittima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che il giudice non può bloccare l'intero processo per nuovi fatti, ma deve decidere sul reato originario e, se del caso, trasmettere solo gli atti relativi ai nuovi elementi. L'ordinanza è stata annullata, e gli atti sono tornati al Giudice di Pace per proseguire, valutando anche l'eventuale prescrizione.
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