L'amministratore di una società concessionaria di un'area demaniale portuale subisce una condanna per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti, consistente nella presenza di relitti navali e scarti. L'imputato propone ricorso per Cassazione, sostenendo di aver eseguito una parziale bonifica, di non essere l'autore materiale dell'abbandono e invocando la particolare tenuità del fatto oltre alle attenuanti generiche. I Supremi Giudici rigettano integralmente l'impugnazione. La Corte ribadisce che la pulizia parziale dell'area non cancella il reato e che il giudice di legittimità non può rivalutare le prove già esaminate nei gradi di merito. Inoltre, l'entità quantitativa e qualitativa dei materiali esclude l'esiguità dell'offesa, confermando l'ammenda di 14.000 euro subordinata alla bonifica completa del sito.
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