La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9050/2024, ha chiarito i requisiti probatori per il rimborso dell'IRPEF sulle indennità di fine rapporto per i lavoratori con residenza fiscale all'estero. Pur confermando che la residenza effettiva prevale sull'iscrizione A.I.R.E., la Corte ha stabilito che, per beneficiare delle convenzioni contro le doppie imposizioni, il contribuente deve fornire un attestato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera. La mancanza di tale certificato, che dimostra l'assoggettamento a imposizione nello Stato estero, rende illegittima la richiesta di rimborso.
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