Una società in fallimento impugnava il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso IVA. L'Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che il curatore avesse avuto conoscenza effettiva di un provvedimento di diniego espresso, sebbene notificato in modo inesistente. La Corte di Cassazione ha stabilito che solo la conoscenza legale, derivante da una notificazione formalmente corretta, fa decorrere i termini per l'impugnazione. La conoscenza occasionale dell'atto, acquisita in altro modo, è irrilevante a tal fine, proteggendo così il diritto di difesa del contribuente.
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