Un professionista, socio di una nota società di revisione, ha richiesto il rimborso dell'IRAP, sostenendo di non disporre del requisito dell'autonoma organizzazione. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'inserimento in una struttura organizzativa altrui, anche se utilizzata per la propria attività, non costituisce presupposto per l'imposta, in quanto è necessario che il professionista sia il titolare e il responsabile di tale struttura.
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