La Corte di Cassazione ha chiarito che, nell'ambito di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario di un servizio di accertamento e riscossione tributi, l'obbligo di iscrizione all'albo ministeriale riguarda solo le società che svolgono le attività principali. Le imprese con compiti meramente secondari o di supporto sono esenti da tale requisito. La Corte ha analizzato la distinzione tra attività principali e secondarie, ritenendo legittima la previsione della lex specialis di gara che limitava l'obbligo di iscrizione. La sentenza ha però accolto il ricorso riguardo le sanzioni, che erano state calcolate su due annualità, una delle quali poi decaduta, ordinando un ricalcolo basato sulla sola annualità residua.
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