Una contribuente residente a Monaco impugnava un avviso di accertamento emesso dall'ufficio fiscale di Prato, sostenendone l'incompetenza territoriale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11733/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla competenza fiscale per non residenti: se la residenza estera non è contestata, la competenza dell'ufficio non si basa sull'ultima residenza in Italia, ma sul luogo di produzione del reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio per determinare tale luogo.
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