Presunzione Prelevamenti S.A.S.: La Cassazione fa Chiarezza
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11723 del 2 maggio 2024 affronta un tema cruciale per le società di persone: l’applicabilità della presunzione prelevamenti S.A.S. in caso di accertamenti fiscali. La decisione ribadisce una netta distinzione tra la natura del reddito d’impresa, tipico delle società, e quello da lavoro autonomo, chiarendo quando i prelevamenti bancari non giustificati possano essere considerati maggiori ricavi.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società in accomandita semplice (S.A.S.) operante nel settore odontoiatrico e ai suoi soci. L’accertamento si basava su movimenti bancari, sia in entrata che in uscita, ritenuti non giustificati ai fini della determinazione della base imponibile.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) confermava la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), in parziale accoglimento dell’appello dei contribuenti, annullava la ripresa a tassazione relativa ai prelevamenti non giustificati, per un importo di circa 27.000 euro. La CTR motivava la sua decisione sostenendo che la presunzione legale di maggiori ricavi per i prelevamenti non potesse operare “automaticamente” per i lavoratori autonomi e i professionisti, assimilando di fatto la posizione della società a quella di questi ultimi.
Contro questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
L’Analisi della Corte e la Presunzione Prelevamenti S.A.S.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Il ragionamento dei giudici si è concentrato sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le presunzioni legate ai conti correnti bancari.
La Corte ha preliminarmente chiarito che la presunzione prevista da tale norma è una presunzione juris tantum (relativa), che ammette quindi la prova contraria a carico del contribuente. Successivamente, ha richiamato la nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 228/2014) che ha effettivamente escluso l’operatività di tale presunzione, limitatamente ai prelevamenti, per i professionisti e i lavoratori autonomi.
Il punto cruciale, però, risiede nella natura giuridica del contribuente. La S.A.S., come sottolineato dalla Cassazione, è una delle forme attraverso cui si svolge collettivamente l’attività d’impresa. Essa produce reddito d’impresa e non reddito da lavoro autonomo. Anche se i soci possono essere professionisti, l’attività della società resta commerciale. Pertanto, il principio stabilito dalla Corte Costituzionale per i professionisti non può essere esteso a una società commerciale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione sono nette. La CTR ha commesso un errore di diritto nel momento in cui ha applicato alla S.A.S. una regola destinata ai professionisti. I giudici di legittimità hanno osservato come, nel corso del giudizio, non fosse mai stata messa in discussione la natura di imprenditore commerciale della società. Anzi, lo stesso avviso di accertamento parlava di “reddito da partecipazione”, tipico delle società di persone, e non di reddito professionale.
Di conseguenza, l’esclusione dei prelevamenti dal calcolo del maggior reddito, basata sulla giurisprudenza relativa ai lavoratori autonomi, è stata definita un “fuor d’opera”, ovvero un’argomentazione non pertinente al caso di specie. La decisione della CTR contrastava con il principio della domanda e con il giudicato interno formatosi sul punto pacifico che il contribuente fosse un’impresa commerciale.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rinviando la causa alla Corte di giustizia di secondo grado per un nuovo esame. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la presunzione prelevamenti S.A.S. e, più in generale, per tutte le imprese commerciali, è pienamente operativa. Le società non possono beneficiare dell’esclusione prevista per i professionisti, e spetta a loro fornire la prova contraria per giustificare i prelevamenti e dimostrare che non costituiscono maggiori ricavi non dichiarati.
La presunzione legale sui prelevamenti bancari non giustificati si applica a una Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che, essendo la S.A.S. una forma di impresa commerciale, ad essa si applica la presunzione di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973, secondo cui i prelevamenti non giustificati si considerano maggiori ricavi.
Perché la Corte di secondo grado aveva escluso l’applicazione di tale presunzione?
La Corte di secondo grado aveva erroneamente applicato alla S.A.S. il principio, stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 228/2014, che esclude l’operatività della presunzione sui prelevamenti per i professionisti e i lavoratori autonomi.
Qual è la differenza tra una S.A.S. e un professionista ai fini fiscali in questo contesto?
La S.A.S. svolge collettivamente un’attività d’impresa commerciale e produce reddito d’impresa (o da partecipazione). Un professionista, invece, svolge un’attività intellettuale e produce reddito da lavoro autonomo. La presunzione legale sui prelevamenti, secondo la giurisprudenza, si applica solo ai titolari di reddito d’impresa.