La Corte di Cassazione ha stabilito che i rimborsi spese per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza (rimborso spese di accesso) hanno natura retributiva. A differenza dell'indennità di trasferta, che compensa uno spostamento temporaneo nell'interesse del datore, il rimborso per il tragitto ordinario casa-lavoro rientra nel reddito imponibile. Pertanto, la tassazione rimborsi chilometrici è legittima secondo il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.
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