La Corte di Cassazione ha stabilito che l'atto di intimazione di pagamento non può essere utilizzato per contestare vizi relativi all'avviso di accertamento presupposto. Nel caso esaminato, una contribuente, già legale rappresentante di una società, aveva impugnato l'intimazione sostenendo di non essere responsabile per le sanzioni societarie. Tuttavia, poiché tale contestazione riguardava la legittimità dell'accertamento originario (notificato anche a lei personalmente) e non era stata sollevata nei termini di legge contro quest'ultimo, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la censura in fase di riscossione.
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