Una società operante nel settore degli pneumatici ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a TARSU, TARES e TARI, sostenendo il diritto a riduzioni per la produzione di rifiuti speciali. Dopo una sentenza sfavorevole in appello, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, preso atto della volontà delle parti e dell'accordo sulla compensazione delle spese, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
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