Una contribuente, socia di una società, ha contestato la non deducibilità dei canoni di leasing relativi a un'area parcheggio annessa a un distributore di carburante per l'anno 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in virtù del principio del giudicato esterno, riconoscendo l'efficacia vincolante di una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti, sebbene relativa a un'annualità d'imposta diversa (2012), che aveva già sancito la piena deducibilità di tali costi. La Corte ha stabilito che la natura del bene e la deducibilità dei canoni rappresentano un elemento costitutivo permanente, la cui valutazione in un giudizio si estende anche alle controversie future.
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