Un'imputata, condannata per il reato di cui all'art. 494 c.p., ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'analisi ha dimostrato che, a causa di plurime sospensioni dei termini, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la questione della prescrizione e ricorso inammissibile non consente di dichiarare estinto il reato per cause sopraggiunte alla sentenza impugnata.
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