La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati dall'imputato erano una mera riproduzione delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. Il caso riguardava una condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p., aggravato da recidiva. La Suprema Corte ha sottolineato che un'impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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