Un soggetto condannato ricorre in Cassazione sostenendo la propria non imputabilità a causa di un grave disturbo della personalità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: per escludere la capacità di intendere e di volere, un disturbo della personalità deve avere caratteristiche di particolare gravità e intensità, tali da incidere radicalmente sui processi cognitivi e volitivi. La Corte ha sottolineato che il giudice non deve limitarsi a recepire passivamente le perizie, ma deve valutarle criticamente insieme a tutte le altre prove, come la condotta dell'imputato, per accertare l'effettiva imputabilità.
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