Violenza sessuale di gruppo: la Compresenza sul luogo non richiede il contatto visivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12004 del 2023, ha affrontato un caso delicato, fornendo chiarimenti cruciali sulla definizione di violenza sessuale di gruppo. Il punto centrale della decisione riguarda il requisito della “compresenza” dei correi sul luogo del delitto, specificando che non è necessario un costante contatto visivo tra di loro perché il reato sia configurato. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale che pone al centro la percezione della vittima e la forza intimidatrice del gruppo.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato ha origine da una serie di aggressioni a sfondo sessuale perpetrate da due uomini ai danni di tre donne. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i due aggressori, a bordo di un’auto, si avvicinavano alle vittime. In un primo momento, uno dei due palpeggiava una delle donne dall’interno del veicolo. Successivamente, scendeva e trascinava con forza una seconda donna dietro alcuni cespugli per abusare di lei. Contemporaneamente, il complice costringeva la prima donna a seguirlo dietro gli stessi cespugli, dove subiva a sua volta violenza. Sebbene le due violenze avvenissero in luoghi vicini ma non in diretto contatto visivo, le vittime erano consapevoli della presenza di entrambi gli aggressori.
In un terzo episodio, uno degli uomini aggrediva una terza donna, sbattendola contro un’auto e tentando di violentarla, mentre il complice (l’imputato nel presente giudizio) assisteva alla scena ridendo, incitando l’amico e di fatto impedendo ogni possibilità di fuga o difesa della vittima.
Il Ricorso in Cassazione e la nozione di violenza sessuale di gruppo
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, l’insussistenza del reato di violenza sessuale di gruppo per i primi due episodi. La difesa argomentava che, poiché le due violenze si erano consumate in luoghi distinti e senza che vi fosse una percezione visiva diretta tra i correi e le rispettive vittime, mancasse l’elemento della “compresenza effettiva e percepibile”, essenziale per configurare tale fattispecie.
Secondo la tesi difensiva, la semplice vicinanza fisica non sarebbe sufficiente a generare quel surplus di intimidazione che giustifica la pena più severa prevista per questo reato rispetto al semplice concorso di persone nel reato di violenza sessuale.
Il ruolo del contributo morale
Per quanto riguarda il terzo episodio, la difesa sosteneva che il ruolo dell’imputato fosse stato quello di un mero spettatore, seppur compiacente, e che non vi fosse stato alcun incitamento attivo. Tale condotta, secondo il ricorrente, non sarebbe stata sufficiente a integrare una partecipazione punibile ai sensi dell’art. 609-octies del codice penale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici hanno chiarito che, ai fini dell’integrazione della violenza sessuale di gruppo, il requisito della compresenza non va interpretato in senso restrittivo come necessità di un costante contatto visivo o sensoriale. È sufficiente la presenza simultanea dei correi sul luogo del delitto, in modo da creare un effetto intimidatorio sulla vittima, la quale percepisce la superiorità numerica degli aggressori e vede ridotta la propria capacità di reazione. La Corte sottolinea che la maggiore gravità di questo reato risiede proprio nella coazione psicologica esercitata sulla vittima dalla presenza di più persone riunite, che ne annulla o affievolisce la resistenza.
Nel caso di specie, gli aggressori erano arrivati insieme, avevano agito in modo coordinato e le vittime li avevano percepiti fin dall’inizio come un “duo”. La continuità dell’azione e la consapevolezza delle vittime della presenza di entrambi gli uomini sulla scena del crimine erano state sufficienti a integrare la compresenza richiesta dalla norma.
Relativamente al terzo episodio, la Corte ha qualificato il comportamento dell’imputato non come quello di un mero spettatore, ma come un contributo causale di carattere morale. Ridendo, incitando l’amico e presidiando la scena, egli ha rafforzato il proposito criminoso del complice e contribuito a intimidire ulteriormente la vittima, prostrando la sua volontà di difendersi. Tale condotta è stata ritenuta pienamente integrante della partecipazione al reato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale: nella violenza sessuale di gruppo, ciò che conta non è solo l’azione materiale, ma anche il contributo psicologico che rafforza l’azione criminale e la percezione di accerchiamento da parte della vittima. La compresenza è un concetto fattuale e psicologico prima che visivo. Questa decisione conferma che anche un contributo apparentemente passivo, come assistere incitando l’autore materiale, costituisce una piena partecipazione al reato, poiché amplifica la violenza e l’umiliazione subite dalla persona offesa. La pronuncia offre quindi una tutela più ampia alle vittime, valorizzando l’impatto psicologico complessivo dell’aggressione di gruppo.
Per configurare la violenza sessuale di gruppo è necessario che i colpevoli si vedano a vicenda durante il reato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che i correi abbiano un contatto visivo o sensoriale diretto e continuo durante la commissione del reato. È sufficiente la loro presenza simultanea ed effettiva sul luogo del delitto, in modo tale da essere percepita dalla vittima e da aumentare la forza intimidatrice dell’azione criminale.
Qual è la differenza tra concorso di persone nel reato di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo?
La differenza fondamentale risiede nel requisito della “compresenza”. Nel concorso di persone, è sufficiente un accordo o un contributo causale al reato, anche senza essere presenti sul luogo. Nella violenza sessuale di gruppo, invece, è necessaria la presenza contemporanea ed effettiva di tutti i partecipanti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, proprio perché tale presenza simultanea è considerata un’aggravante che aumenta l’intimidazione sulla vittima.
Incitare e deridere la vittima durante una violenza sessuale commessa da un altro è sufficiente per essere accusati di violenza sessuale di gruppo?
Sì. La Corte ha stabilito che anche un contributo di carattere morale, come incitare l’autore materiale, ridere e deridere la vittima, è sufficiente per integrare la partecipazione al reato. Tale condotta, infatti, rafforza il proposito criminoso del complice e aumenta la coazione psicologica e l’intimidazione nei confronti della vittima, annullando la sua capacità di reazione.