Un ricorso per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in un caso di ricettazione di un telefono cellulare, è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la perdita di un cellulare causa un danno significativo alla sfera affettiva, familiare e lavorativa della vittima. Tale danno, valutato nel suo complesso, non può essere considerato esiguo, indipendentemente dal valore commerciale del dispositivo, escludendo così l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.
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