La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati in primo grado per rissa, la cui responsabilità era stata successivamente dichiarata estinta per prescrizione del reato dalla Corte d'Appello. I ricorrenti lamentavano una carenza di motivazione nella sentenza di secondo grado. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di una causa estintiva, i vizi di motivazione non possono essere esaminati in sede di legittimità. L'unica eccezione riguarda l'evidenza immediata di una causa di assoluzione nel merito, che però deve essere specificamente dedotta e provata dal ricorrente come palese e non contestabile.
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