La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa sosteneva che il reato di resistenza dovesse essere assorbito nella rapina, configurando un errore di qualificazione giuridica. Gli Ermellini hanno però ribadito che, in caso di patteggiamento, il ricorso per errore di qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto e macroscopico, ovvero rilevabile con immediatezza. Nel caso di specie, la censura è stata ritenuta generica e basata su un'errata interpretazione normativa, portando alla condanna del ricorrente anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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