Un cittadino, inizialmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, subisce la revoca del beneficio da parte del GIP. L'interessato propone opposizione davanti al Tribunale civile, che tuttavia dichiara l'azione improcedibile per la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza. La questione giunge in Cassazione, dove la Sezione Sesta Civile rileva un difetto di competenza interna. La Corte stabilisce che, mentre le controversie sulla liquidazione dei compensi spettano alle sezioni civili, l'opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta in ambito penale deve essere trattata dalle sezioni penali, disponendo quindi la rimissione degli atti al Primo Presidente.
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