Un automobilista, condannato per omissione di soccorso dopo un sinistro stradale, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la lieve entità del danno e chiedendo l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la fuga volontaria dalla scena del crimine è una condotta grave, incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto, poiché impedisce all'autore del reato di valutare le reali necessità della vittima.
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