La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento presentato contro una sentenza di applicazione pena. Il motivo del ricorso, basato sulla presunta non congruità della pena concordata, non rientra tra le ragioni ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'eventuale illegalità della pena, e non si estende al merito della sua commisurazione.
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