La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso straordinario, evidenziando la netta differenza tra errore di fatto, inteso come svista percettiva, e errore di valutazione. Nel caso specifico, si è ritenuto che la lamentela del ricorrente, relativa alla mancata estensione di un annullamento con rinvio, non costituisse un errore di fatto, bensì una critica al giudizio di merito sulla diversità della sua posizione processuale rispetto ai coimputati.
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