Risarcimento danni pandemia: la parola passa al giudice amministrativo
Una recente e fondamentale ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta sulla competenza a decidere le cause per il risarcimento danni pandemia. I cittadini che hanno intrapreso azioni legali contro lo Stato e le Regioni per la gestione dell’emergenza sanitaria dovranno rivolgersi al giudice amministrativo. Questa decisione chiarisce un punto cruciale del contenzioso generato dalla crisi, stabilendo che le doglianze relative all’organizzazione del sistema sanitario rientrano in una specifica area di giurisdizione.
I Fatti di Causa
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un vasto numero di cittadini, familiari di persone decedute a causa del virus. Essi hanno citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e una delle Regioni più colpite, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Secondo i ricorrenti, le istituzioni sarebbero responsabili per una serie di omissioni e inadempienze gravi avvenute sia prima che durante le fasi più acute della pandemia. Le accuse principali includevano:
- La mancata attuazione di un piano pandemico nazionale adeguato e aggiornato.
- La violazione di normative europee e internazionali sulla preparazione alle crisi sanitarie.
- La diffusione di informazioni non veritiere sulla preparazione del Paese.
- La gestione caotica e inefficiente dell’emergenza, con carenza di posti letto, dispositivi di protezione e protocolli terapeutici chiari.
I cittadini sostenevano che tali condotte avessero violato il diritto fondamentale alla salute e alla vita, causando la morte dei loro cari e, di conseguenza, la lesione del loro rapporto parentale.
La questione del riparto di giurisdizione
Il cuore del problema legale non era il merito della richiesta di risarcimento, ma una questione preliminare: chi ha il potere di giudicare? Il giudice ordinario (il tribunale civile) o il giudice amministrativo (il TAR)?
- La tesi dei ricorrenti: Essi sostenevano la giurisdizione del giudice ordinario. La loro azione, affermavano, non mirava a contestare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione, ma a far valere la lesione di diritti soggettivi fondamentali (vita, salute, rapporto parentale) derivante da comportamenti (omissivi e commissivi) contrari a specifici obblighi di legge. In sostanza, una violazione di regole di condotta che si applicano a chiunque, inclusa la P.A.
- La tesi delle Amministrazioni: Di contro, lo Stato e la Regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia dovesse essere decisa dal giudice amministrativo. La materia del contendere, secondo loro, riguardava la configurazione e la gestione del servizio sanitario nazionale e delle emergenze, un ambito che la legge riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul risarcimento danni pandemia
Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il conflitto, hanno accolto la tesi delle Amministrazioni, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Il ragionamento della Corte si è basato su un’analisi approfondita del petitum sostanziale, ovvero della reale natura della pretesa dei cittadini.
La Corte ha osservato che, al di là del richiamo alla lesione di diritti soggettivi, le accuse mosse dai ricorrenti si concentravano sull’inefficienza e l’inadeguatezza dell’azione amministrativa nell’organizzare e gestire il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) di fronte alla crisi. Le lamentele non riguardavano un singolo atto illecito, ma un complesso di comportamenti e scelte organizzative che, secondo i ricorrenti, avrebbero reso il sistema sanitario impreparato e inefficace.
Secondo la Cassazione, quando una controversia, anche se finalizzata a un risarcimento, investe il modo in cui un pubblico servizio è stato organizzato e gestito, essa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 133 del Codice del Processo Amministrativo, infatti, attribuisce a quest’ultimo le controversie relative ai pubblici servizi.
Il ruolo dei diritti fondamentali
Un punto chiave della decisione riguarda il peso dei diritti fondamentali, come il diritto alla salute. La Corte ha precisato che il coinvolgimento di un diritto fondamentale non comporta automaticamente la giurisdizione del giudice ordinario. La vera discriminante è il modo in cui l’ordinamento prevede la tutela di tale diritto. Se la sua protezione richiede un’attività di mediazione e organizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, le controversie relative all’efficacia di tale attività ricadono nella sfera del giudice amministrativo. Nel caso della pandemia, la tutela della salute collettiva e individuale era inscindibilmente legata all’esercizio del potere amministrativo di organizzare la risposta sanitaria.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale le parti dovranno ora riassumere il giudizio. Questa ordinanza ha un’importanza strategica per tutto il contenzioso legato al risarcimento danni pandemia. Stabilisce che le pretese risarcitorie contro la Pubblica Amministrazione per la gestione della crisi sanitaria devono essere valutate non come semplici illeciti civili, ma come questioni inerenti all’esercizio del potere amministrativo e all’efficienza dei pubblici servizi. Di conseguenza, sarà il giudice amministrativo a dover accertare se le scelte e le omissioni delle istituzioni abbiano causato un danno ingiusto ai cittadini, bilanciando i diritti dei singoli con le complesse esigenze della sanità pubblica in un contesto di emergenza senza precedenti.
Quale giudice è competente per le richieste di risarcimento danni contro lo Stato per la gestione della pandemia?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la competenza a decidere su queste cause spetta al giudice amministrativo (TAR).
Perché la Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario?
La Corte ha ritenuto che il vero oggetto della controversia non fosse la lesione di un diritto soggettivo derivante da un comportamento illecito isolato, ma una critica complessiva all’organizzazione e alla gestione del Servizio Sanitario Nazionale durante la pandemia. Poiché si tratta di una materia relativa a un pubblico servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il fatto che sia stato leso un diritto fondamentale come quello alla salute cambia la giurisdizione?
No, non necessariamente. La Corte ha spiegato che, se la tutela di un diritto fondamentale dipende dall’esercizio del potere organizzativo e discrezionale della Pubblica Amministrazione, le controversie sulla correttezza ed efficacia di tale esercizio sono di competenza del giudice amministrativo.