Responsabilità professionale: quando l’advisor perde il compenso
La gestione della crisi d’impresa richiede competenze tecniche elevate, ma cosa succede se la responsabilità professionale del consulente porta a suggerire soluzioni palesemente impraticabili? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del diritto al compenso per l’advisor che agisce senza la dovuta diligenza.
Il caso: un piano di concordato inutile
Un professionista aveva richiesto l’ammissione al passivo di una società in liquidazione per il credito derivante dall’attività di advisor contabile e finanziario. Tale attività era finalizzata alla predisposizione di una proposta di concordato preventivo. Tuttavia, il Tribunale prima e la Cassazione poi hanno rilevato che il piano non era mai stato depositato a causa dell’inattendibilità dei dati contabili forniti dalla società, circostanza che il professionista avrebbe dovuto rilevare sin dall’inizio.
La mancata informativa al cliente
Secondo i giudici, il consulente non ha adempiuto all’obbligo di informare correttamente il cliente sulla non percorribilità dello strumento concordatario. La responsabilità professionale emerge proprio nel momento in cui il professionista, pur consapevole (o dovendo esserlo) dell’impossibilità di ottenere un’attestazione positiva, prosegue in un’attività che si rivela del tutto inutile per il destinatario.
Obblighi di diligenza e perizia
Il codice civile impone al professionista una diligenza qualificata. Non basta eseguire materialmente l’incarico; è necessario che l’attività sia funzionale all’interesse del cliente. Se l’advisor suggerisce un’iniziativa giudiziale o stragiudiziale destinata al fallimento per mancanza di presupposti oggettivi, la sua prestazione è considerata totalmente inadempiuta.
Conseguenze sulla parcella
L’applicazione dell’art. 1460 c.c. permette al cliente (o alla curatela in caso di liquidazione) di rifiutare il pagamento del compenso. Se l’errore professionale determina la perdita definitiva di un diritto o l’inutilità totale della difesa, non è dovuto alcun emolumento, indipendentemente dal tempo e dalle energie profuse dal consulente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che il commercialista o l’advisor ha l’obbligo di prospettare al cliente le soluzioni realmente praticabili e di sconsigliare quelle che violano norme giuridiche o che mancano di basi fattuali solide. Nel caso di specie, l’incompletezza insanabile dei dati contabili rendeva il piano di concordato un atto inutile. La responsabilità professionale si configura dunque come violazione del dovere di protezione e informazione verso il cliente, rendendo la prestazione improduttiva di effetti benefici e, di conseguenza, non meritevole di remunerazione.
Le conclusioni
In conclusione, il diritto al compenso professionale non è legato alla semplice esecuzione di un compito, ma alla correttezza della strategia suggerita. Un advisor che non segnala l’irrealizzabilità di un piano di risanamento incorre in una grave negligenza. La decisione ribadisce che la tutela del cliente passa per una consulenza trasparente e tecnicamente fondata, dove l’onestà intellettuale del professionista prevale sulla mera esecuzione di un mandato ricevuto.
Cosa succede se un professionista suggerisce una strategia palesemente inutile?
Il professionista perde il diritto al compenso poiché la prestazione è considerata totalmente inadempiuta e priva di utilità per il cliente, configurando una responsabilità professionale per violazione dei doveri di informazione.
Qual è il dovere principale dell’advisor verso il cliente in crisi?
L’advisor deve valutare la fattibilità delle soluzioni e informare il cliente sui rischi e sulla eventuale non percorribilità di strumenti come il concordato preventivo, specialmente se i dati contabili sono inattendibili.
Quando si può negare il pagamento della parcella a un consulente?
Il pagamento può essere negato tramite l’eccezione di inadempimento se l’errore del professionista ha reso l’attività svolta del tutto improduttiva di effetti o pregiudizievole per gli interessi del cliente.