Compensi professionali commercialisti: la guida al calcolo per la stima quote
La determinazione dei compensi professionali commercialisti rappresenta spesso un terreno di scontro tra professionisti e curatele fallimentari, specialmente quando si tratta di valutazioni complesse come quelle relative alle partecipazioni societarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente i criteri di calcolo da applicare in assenza di accordi preventivi tra le parti.
I fatti e i compensi professionali commercialisti
La vicenda trae origine dalla richiesta di ammissione al passivo fallimentare avanzata da un dottore commercialista. Il professionista aveva redatto una perizia giurata di stima delle partecipazioni sociali di una società in liquidazione, attività finalizzata alla presentazione di una domanda di concordato preventivo.
Il nucleo del contendere riguardava l’ammontare del credito: il professionista richiedeva oltre 57.000 euro, mentre il giudice delegato ammetteva al passivo solo circa 15.000 euro. Il Tribunale, in sede di opposizione, confermava la riduzione, ritenendo errato il parametro di calcolo utilizzato dal professionista per determinare i propri compensi professionali commercialisti.
La divergenza interpretativa sulla tariffa
Il professionista sosteneva che, ai sensi dell’art. 31 del D.M. 169/2010, per la stima di quote sociali si dovessero applicare le aliquote previste per la valutazione di aziende (lettera b), le quali si calcolano sulla somma di attività e passività. Al contrario, il Tribunale riteneva che il richiamo normativo riguardasse solo le aliquote percentuali, ma che la base di calcolo dovesse essere il valore netto delle quote stimate (lettera c).
La decisione sui compensi professionali commercialisti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la correttezza dell’interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito. Secondo la Suprema Corte, la distinzione operata dal legislatore tra la valutazione di aziende e la valutazione di partecipazioni sociali non è casuale e implica l’utilizzo di parametri differenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’analisi letterale e sistematica del D.M. 169/2010. Sebbene il testo normativo non sia cristallino, la presenza di due distinte previsioni (lettera b per le aziende e lettera c per le partecipazioni) indica la volontà di differenziare i criteri. Per la stima di quote societarie, il parametro di riferimento deve essere il valore della quota stessa, che è il risultato della sottrazione delle passività dalle attività. La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale esiguità del compenso in caso di quote con valore nullo o negativo è bilanciata dalla previsione di un compenso minimo inderogabile. Inoltre, il professionista ha sempre la facoltà di tutelarsi preventivamente concordando per iscritto il compenso con il cliente, evitando così l’applicazione rigida delle tariffe ministeriali in casi di particolare complessità.
Le conclusioni
In conclusione, per il calcolo dei compensi professionali commercialisti legati alla stima di partecipazioni non quotate, non è possibile sommare attività e passività per gonfiare la base imponibile della parcella. Il valore di riferimento è esclusivamente quello netto della partecipazione. Questa decisione sottolinea l’importanza per i professionisti di definire contrattualmente il proprio onorario prima dell’assunzione dell’incarico, specialmente quando la situazione patrimoniale della società oggetto di stima appare compromessa o di difficile valutazione.
Come si calcola il compenso per la stima di quote societarie non quotate?
Il compenso si determina applicando le aliquote professionali sul valore netto delle quote stimate, ovvero sulla quota parte del patrimonio sociale risultante dalla differenza tra attività e passività.
Cosa succede se il valore delle quote sociali stimate è nullo o negativo?
In questi casi al professionista spetta comunque il compenso minimo inderogabile previsto dalle tariffe professionali, a prescindere dalla complessità del lavoro svolto.
È possibile derogare alle tariffe ministeriali per i compensi professionali?
Sì, il professionista può concordare preventivamente con il cliente un compenso specifico per l’attività da svolgere, garantendo così una remunerazione adeguata all’importanza dell’opera.