La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un ricorso riguardante il pagamento di canoni enfiteutici. La controversia nasce dalla qualificazione della domanda originaria come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. operata dal Giudice di Pace. Poiché tale qualificazione non è stata contestata nel giudizio di appello, si è formato il giudicato interno. Di conseguenza, l'appello è stato dichiarato inammissibile poiché, secondo la normativa applicabile al tempo, le sentenze rese in materia di opposizione all'esecuzione non erano appellabili. La Suprema Corte ha ribadito che la forma dell'impugnazione segue la qualificazione data dal giudice, indipendentemente dalla sua correttezza sostanziale.
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