Una parte privata, dopo aver impugnato una sentenza di rigetto relativa a un'opposizione a precetto, ha presentato formale rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando che tale atto produce effetti immediati indipendentemente dall'accettazione della controparte. La decisione chiarisce inoltre che la rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica esclusivamente ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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