La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19203/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ex coniuge contro la revoca del suo assegno divorzile. La Corte ha ribadito che il rito camerale, applicato nei giudizi di divorzio, non prevede le stesse formalità del rito ordinario, come l'udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, ha chiarito che la valutazione della capacità economica dell'ex coniuge è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non per violazione delle norme sull'onere della prova.
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