Assegno Divorzile: Quando i Motivi del Ricorso in Cassazione Sono Inammissibili
La determinazione dell’assegno divorzile è spesso fonte di acceso conflitto legale, che può arrivare fino al giudizio della Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un’importante lezione non tanto sul merito della quantificazione dell’assegno, quanto sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha infatti ribadito la necessità di rispettare rigorosi requisiti formali, la cui violazione porta a una declaratoria di inammissibilità, impedendo di fatto l’esame nel merito delle censure.
I Fatti del Caso: La Controversia sull’Assegno Divorzile
Il caso nasce da una causa di divorzio in cui il Tribunale di Roma aveva riconosciuto a una donna un assegno divorzile mensile di 1.200,00 euro a carico dell’ex marito. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, valutando la situazione economica delle parti, la durata del matrimonio e il contributo di ciascuno alla vita familiare.
L’ex marito, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per cassazione basato su tre motivi:
- La nullità della sentenza d’appello per la mancata concessione dei termini per le memorie conclusive (ex art. 190 c.p.c.).
- L’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, ovvero la mancata considerazione della notevole ricchezza della ex moglie (derivante da alienazioni immobiliari e liquidità) e dei suoi ingenti contributi economici durante il matrimonio.
- La violazione del principio di non contestazione (ex art. 115 c.p.c.), poiché i fatti da lui allegati sulla situazione patrimoniale non sarebbero stati specificamente contestati dalla controparte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19116/2023, ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarando tutti i motivi inammissibili. La decisione non entra nel merito della congruità dell’assegno, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza processuale con cui sono state sollevate le censure, offrendo spunti fondamentali per la tecnica di redazione degli atti giudiziari.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha smontato uno per uno i motivi di ricorso, evidenziandone i difetti procedurali.
Motivo 1: Inapplicabilità dei Termini dell’Art. 190 c.p.c. nel Rito Camerale
Il primo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che il giudizio d’appello in materia di divorzio si svolge con il rito camerale, un procedimento caratterizzato da maggiore celerità e semplicità di forme. In tale rito, non trovano applicazione tutte le disposizioni del processo di cognizione ordinaria, incluse quelle relative alla rimessione della causa in decisione e al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (artt. 189 e 190 c.p.c.). Pertanto, la mancata concessione di tali termini non costituisce un vizio procedurale.
Motivo 2: Il Vizio di Motivazione e l’Onere di Autosufficienza nell’impugnazione dell’assegno divorzile
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, dopo la riforma del 2012 dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più possibile denunciare in Cassazione la generica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”. L’unico vizio oggi deducibile è l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il ricorrente non ha formulato la sua censura in questi termini.
In secondo luogo, il motivo difettava del requisito di autosufficienza. Il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione di trasferimenti immobiliari e altre circostanze economiche, ma non ha specificato “come” e “dove” (in quali atti e in che termini) tali questioni erano state sottoposte ai giudici di merito. Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi per essere valutato, senza che la Corte debba ricercare atti nei fascicoli precedenti.
Motivo 3: La Violazione dell’Art. 115 c.p.c. e la Prova della “Non Contestazione”
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di autosufficienza. Quando un ricorrente sostiene che il giudice di merito non ha considerato un fatto “pacifico” (cioè non contestato dalla controparte), ha l’onere di indicare precisamente:
- In quale atto difensivo ha allegato quella specifica circostanza.
- In quale sede e modo tale circostanza è stata provata o può ritenersi non contestata.
Il ricorrente si è limitato a un’affermazione generica, senza fornire alla Corte gli strumenti per verificare la sua doglianza, rendendo il motivo meramente assertivo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione dei ricorsi per cassazione, specialmente in materie delicate come la quantificazione dell’assegno divorzile. Le conclusioni che possiamo trarre sono:
- Conoscere il Rito: È fondamentale distinguere le regole applicabili al rito ordinario da quelle del rito camerale, per non sollevare censure basate su norme procedurali non pertinenti.
- Formulare Correttamente i Vizi: Il vizio di motivazione deve essere dedotto secondo la formulazione attuale dell’art. 360, n. 5, c.p.c., concentrandosi sull’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso.
- Rispettare l’Autosufficienza: Ogni motivo di ricorso deve essere “autosufficiente”, ovvero deve riportare tutti gli elementi fattuali e processuali (con precise indicazioni degli atti e del loro contenuto) necessari per permettere alla Corte di decidere senza dover compiere indagini esterne. Lamentele generiche o assertive sono destinate all’inammissibilità.
In un appello di divorzio, che segue il rito camerale, è obbligatorio concedere i termini per le comparse conclusionali previsti dall’art. 190 c.p.c.?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel rito camerale, caratterizzato da celerità e semplicità di forme, non si applicano le disposizioni proprie del processo ordinario come quelle degli artt. 189 e 190 c.p.c..
È ancora possibile contestare in Cassazione una sentenza per ‘insufficiente e contraddittoria motivazione’ sull’assegno divorzile?
No. Dopo la riforma del 2012, il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è solo l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La generica denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria non è più ammissibile.
Cosa significa ‘principio di autosufficienza’ del ricorso e perché è importante quando si contesta la valutazione dei fatti?
Il principio di autosufficienza impone che il ricorso per cassazione debba contenere tutti gli elementi necessari a comprendere e decidere la questione, senza che la Corte debba cercare informazioni in altri atti. Se si lamenta che un fatto non contestato non è stato considerato, bisogna indicare precisamente in quale atto è stato allegato e come si deduce la sua non contestazione, altrimenti il motivo è inammissibile.