La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17757/2023, chiarisce la questione della giurisdizione in caso di revoca di un finanziamento pubblico. Il caso riguarda un'imprenditrice agricola a cui era stato revocato un contributo per la realizzazione di un progetto ambientale, a causa di difformità riscontrate in fase esecutiva. La Corte ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, quando la revoca del finanziamento pubblico deriva da un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti dopo la concessione. Si tratta di una controversia su diritti e obblighi, non di un riesame del potere discrezionale dell'amministrazione.
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